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Statuto

CIANS COORDINAMENTO ISTITUZIONI AFAM NON STATALI
REPUBBLICA ITALIANA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
19 gennaio 2017 • Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. È costituita l’Associazione riconosciuta denominata “Coordinamento Istituzioni AFAM non statali”, nel rispetto degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, con sede in Roma, in via Giuseppe Avezzana 6. L’Associazione ha durata illimitata e potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali e rappresentanze comunque denominate, sia in Italia che all’estero, potendo procedere alla nomina dei relativi rappresentanti, procuratori, institori, fissandone i relativi poteri, previa deliberazione dell’Assemblea.

Art. 2. L’Associazione “Coordinamento Istituzioni AFAM non statali”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3 L’Associazione  ha come scopo esclusivo:
• promuovere lo spirito di mutua aggregazione e collaborazione tra le Istituzioni formative private accreditate nell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
• valorizzare questa unione tra Istituzioni non statali potendo rappresentare le stesse, unite, innanzi ad altri soggetti in genere, sia pubblici che privati, offrendo loro un solo interlocutore ed una efficace rappresentanza ad ogni livello territoriale e settoriale e in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
• proporsi come organo consultivo nei confronti delle Istituzioni e delle Autorità dello Stato e, in particolare, dei Ministeri competenti formulando valutazioni e proposte di provvedimenti, anche legislativi, diretti al migliore ordinamento didattico e di ricerca dell’AFAM.

Art. 4. L’Associazione partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica innovativo, internazionalizzato, sostenibile e capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.
L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• azioni di sensibilizzazione per far conoscere, alle Istituzioni ed al pubblico, le Istituzioni non statali accreditate dall’AFAM;
• partecipazione ai tavoli di lavoro per la riforma del settore AFAM;
• preparazione di proposte di modifica ed integrazioni di provvedimenti legislativi e regolamentari;
• organizzazione di occasioni di dialogo e confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico-organizzativa, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci


Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione tutte le persone giuridiche che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. I Soci potranno essere rappresentati dal loro legale rappresentante ovvero da persona appositamente delegata per iscritto. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 7.  L’Associazione prevede due tipologie di soci:
- Soci Ordinari, ovverosia solo ed esclusivamente le persone giuridiche che siano titolari e/o gestiscano Istituzioni formative non statali accreditate presso l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), sia Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute che Istituzioni autorizzate al rilascio dei titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ex art 11, DPR 8.7.2005 n. 212; i Soci Ordinari hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, che potranno esercitare tramite una persona fisica munita di poteri rappresentativi idonei eventualmente conferiti per delega redatta per iscritto;
- Soci Sostenitori, di cui all’art. 11.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci ordinari hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’Associazione, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
I soci  hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.
I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative già versate, nemmeno in parte.

Art. 10. La qualità di socio si perde:
1. per fallimento o cancellazione dal registro delle imprese;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa, qualora il socio non provveda entro 15 giorni dalla comunicazione di messa in mora inviata dall’Associazione;
3. per recesso volontario;
4. per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni e/o che incidano sulla vita associativa ostacolando, in qualsiasi modo, il raggiungimento degli scopi associativi, ovverosia, a mero scopo esemplificativo, abbiano l’effetto di intralciare i processi deliberativi dell’Assemblea dei Soci e di ogni altro organo o carica associativi.
La perdita di qualità di socio per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
Le persone giuridiche che abbiano perduto la qualità di Socio non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative già versate, nemmeno in parte.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di Soci Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Probiviri;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo eventuali rimborsi spese deliberati dal Consiglio Direttivo o diversa decisione dell’Assemblea all’atto della nomina.

Assemblea dei soci

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci Ordinari.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci Ordinari.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di comunicazione a tutti i Soci Ordinari, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L’Assemblea potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a condizione che sia consentito al Presidente dell’Assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio – video collegati, a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza anche per delega di almeno la metà dei Soci Ordinari, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla nomina del Presidente e dei consiglieri della sua lista;
• procede alla nomina dei Probiviri;
• procede, qualora ritenuto necessario, alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
• determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivoper il funzionamento dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
• ratifica la delibera diesclusione dei soci del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 10;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a 8 membri tutti appartenenti alla lista del Presidente nominato dall’Assemblea.
Possono essere nominati membri del Consiglio direttivo solo ed esclusivamente le persone fisiche che siano in rapporto di immedesimazione organica con i Soci Ordinari. Si devono intendere in rapporto di immedesimazione organica con i soci le persone fisiche che siano loro legali rappresentanti, loro lavoratori subordinati o parasubordinati con funzioni direttive o procuratori speciali specificamente designati per rappresentare i soci in sede associativa. Il venir meno del rapporto di immedesimazione organica con un Socio Ordinario è causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.
Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro nei confronti dei quali non sussistano cause di ineleggibilità previste dalla legge, con particolare riferimento alle norme sul riconoscimento della personalità giuridica, non abbiano riportato condanne penali, non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Presidente dell’Associazione, nominato dall’Assemblea ex art. 17, è ulteriore membro di diritto e Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade ogni volta in cui decada, per qualsivoglia ragione, il Presidente.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo lettera via e-mail con avviso di ricevimento agli indirizzi comunicati dai consiglieri ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 7 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri o, in caso di mancata o irregolare convocazione, nel caso di presenza contestuale di tutti i Consiglieri e di tutti i membri del Collegio dei Revisori dei conti ove nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o, comunque, di decisioni riguardanti i Soci.
Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei consiglieri, a condizione che sia consentito al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio – video collegati, a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione del Consiglio direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
• nomina il Tesoriere e il Segretario su proposta del Presidente;
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
• cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
• predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
• conferisce procure generali e speciali;
• instaura rapporti di lavoro, previa deliberazione dell’Assemblea, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso vengano a mancare, per qualsiasi ragione e in modo irreversibile, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà svolgere regolarmente le sue funzioni, salvo il caso in cui il numero dei consiglieri dovesse risultare inferiore a cinque compreso il Presidente.

Il  Presidente

Art. 23. Il Presidente è nominato dall’Assemblea insieme ai membri del Consiglio Direttivo della lista che ha proposto in sede di candidatura. Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto, con il limite di due mandati consecutivi.
Potrà decadere dall’incarico per revoca anche ad nutum da parte dell’Assemblea, nonché per dimissioni volontarie. In caso di revoca da parte dell’Assemblea, anche ad nutum  e priva di giusta causa, il Presidente non può vantare alcun diritto a percepire indennizzi, risarcimenti, compensi o, comunque, somme a qualsiasi altro titolo pretese.
Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Il Presidente nomina uno o più Vice Presidenti, di cui un Vice Presidente Vicario, tra i membri del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è assegnato il compito della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è assegnato il compito della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Probiviri

Art. 26. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra persone, anche rappresentanti di Soci Ordinari, in possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza secondo il significato generalmente attribuito ai sensi dell’art. 2387 Cod. Civ. per gli amministratori di società. Non possono essere nominati, e quindi sono ineleggibili, gli interdetti e inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. Nel caso in cui tali soggetti siano stati comunque nominati, essi decadono dal loro ufficio, così come decadono nel caso in cui nel corso del loro mandato venissero raggiunti da una delle cause di ineleggibilità anzidette. I membri del Collegio dei Probiviri scelgono tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e Associazione, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo, che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 27. Il collegio dei Revisori dei conti è organo non obbligatorio di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità; almeno un membro effettivo ed uno supplente dovranno essere iscritti al Registro dei revisori legali. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. La carica di revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Art. 28. Il Collegio dei Revisori verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 29. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, qualora nominato, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 30. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1. quote associative e contributi di Soci sostenitori;
2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
7. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:
1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni;
4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di recesso, esclusione o estinzione per qualsivoglia ragione di un socio, la quota associativa non potrà essere restituita nemmeno in parte.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 32. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto e nomina un Collegio di liquidatori composto da 3 membri determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.